Molte persone presumono che tutte le società senza scopo di lucro siano uguali. In realtà, mentre ci sono alcune somiglianze tra i diversi tipi di società senza scopo di lucro, ci sono anche alcune importanti distinzioni a seconda delle loro classificazioni Internal Revenue Code. Ad esempio, le donazioni effettuate a un tipo di no-profit sono deducibili dalle tasse mentre non è possibile detrarre le donazioni effettuate a un altro., Due popolari classificazioni senza scopo di lucro, 501(c)(3) e 501(c)(4) organizzazioni, hanno differenze chiave quando si tratta di loro scopi caritatevoli, sforzi di lobbying ammissibili, restrizioni, e se i contributi sono deducibili dalle tasse.
Charitable vs. Social Welfare Purposes
Le organizzazioni create per scopi caritatevoli possono essere esenti dall’imposta sul reddito ai sensi della Sezione 501(c)(3) del codice fiscale., Gli scopi qualificati includono caritatevoli, religiosi, educativi, scientifici, letterari, test per la sicurezza pubblica, promozione di competizioni sportive amatoriali nazionali o internazionali o prevenzione della crudeltà verso bambini o animali.
La sezione 501(c)(4) è destinata a organizzazioni non profit create a fini di assistenza sociale. Ciò può includere gruppi di dipendenti locali, associazioni di proprietari di case, leghe civili e organizzazioni simili progettate per fornire prestazioni di assistenza sociale ma non soddisfano i requisiti della Sezione 501(c)(3).,
Attività di lobbying
501(c)(3) le organizzazioni non possono sostenere o opporsi legalmente ai candidati per cariche pubbliche, né possono impegnarsi in attività di lobbying per aiutare ad approvare la legislazione, opporsi alle leggi proposte o abrogare le leggi esistenti, ad eccezione di attività di lobbying inconsistenti che non coinvolgono più del 10% del budget operativo dell’organizzazione.
Al contrario, 501(c)(4) le aziende possono approvare o fare campagna contro i candidati e possono fare pressioni sui legislatori, purché le cause per cui l’organizzazione sta facendo pressioni coincidano con gli scopi di assistenza sociale del no-profit., Le organizzazioni che scelgono di impegnarsi in attività di lobbying politica potrebbero aver bisogno di fornire informazioni ai membri che mostrano quanto delle loro quote sono state utilizzate per tali attività.
Deducibilità fiscale dei contributi
Né 501(c)(3) né 501(c)(4) le organizzazioni pagano entrate sui ricavi generati. Ci sono importanti differenze legate alla deducibilità fiscale dei contributi versati ai due diversi tipi di organizzazioni, tuttavia.
Quando si effettua un contributo di beneficenza per un qualificato 501(c)(3) organizzazione, si può generalmente prendere una detrazione dell’imposta sul reddito., Al contrario, non è possibile detrarre i contributi versati a un’organizzazione senza scopo di lucro 501(c)(4), con alcune eccezioni limitate.
Restrizioni applicabili alle organizzazioni 501(c)(3) e 501(c)(4)
Le società senza scopo di lucro che si qualificano come 501(c)(3) le organizzazioni caritatevoli non possono utilizzare i guadagni a beneficio dei loro funzionari, direttori o dipendenti, ad eccezione del pagamento di un compenso ragionevole per i servizi. Allo stesso modo, 501(c)(4) le società non possono utilizzare i guadagni a beneficio degli azionisti o dei soci della società.,
Creazione di organizzazioni senza scopo di lucro
Per formare un’organizzazione senza scopo di lucro come società 501(c)(3) o 501(c)(4), è necessario formare un’entità aziendale aziendale secondo le leggi del proprio stato. Il tuo statuto deve identificare che la società è un’organizzazione senza scopo di lucro.
Il passo successivo è l’applicazione per lo stato 501(c)(3) o 501(c)(4) con l’Internal Revenue Service. È possibile lavorare con un avvocato di diritto commerciale concesso in licenza nel vostro stato o utilizzare un affidabile fornitore di servizi legali online per stabilire il vostro senza scopo di lucro e richiedere l’esenzione fiscale., Parla con un professionista fiscale se hai domande sulla tassazione senza scopo di lucro o sulla deducibilità fiscale dei contributi.