in virtù dell’autorità conferitami dalla Costituzione e dagli statuti della Stati Uniti, come Presidente degli Stati Uniti e il Comandante in Capo dell’Esercito e della Marina, e per definire ulteriormente le funzioni e i compiti dell’Ufficio per la Gestione delle Emergenze per quanto riguarda lo stato di guerra dichiarato di esistere da risoluzione Congiunta del Congresso, approvato l ‘ 8 dicembre 1941, e 11 dicembre 1941, rispettivamente, e al fine di assicurare il più efficace perseguimento della guerra di approvvigionamento e produzione, essa è condannata come segue:
1., Vi è stabilito all’interno dell’Ufficio per la gestione delle emergenze dell’Ufficio esecutivo del Presidente un Consiglio di produzione di guerra, di seguito denominato il Consiglio. Il Consiglio sarà composto da un Presidente, nominato dal Presidente, dal Segretario di Guerra, il Segretario della Marina, l’ufficio Federale di Prestito di Amministratore, il Direttore Generale e il vicedirettore Generale dell’Ufficio di Gestione della Produzione, il responsabile dell’Ufficio del Prezzo di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Guerra Economica, e l’Assistente Speciale del Presidente di sorveglianza, per la difesa del programma di aiuti.,
2. Il Presidente del Consiglio di produzione di guerra, con la consulenza e l’assistenza dei membri del Consiglio, deve:
(a) Esercitare una direzione generale sul programma di approvvigionamento e produzione di guerra.,
(b) Determinare le politiche, i piani, le procedure e i metodi dei diversi dipartimenti, istituti e agenzie in relazione alla guerra di approvvigionamento e produzione, compreso l’acquisto, la contrattualistica, le specifiche e la costruzione, tra cui la conversione, requisizioni, di ampliamento degli impianti e il loro finanziamento; e l’emissione di tali direttive, in relazione a ciò che egli riterrà necessario o opportuno.
(c) Svolgere le funzioni ed esercitare i poteri conferiti al Consiglio delle priorità e delle assegnazioni di fornitura con Decreto esecutivo n.8875 del 28 agosto 1941.,
(d) Supervisionare l’Ufficio di gestione della produzione nello svolgimento delle sue responsabilità e doveri, e dirigere tali cambiamenti nella sua organizzazione come egli ritiene necessario.
(e) Riferire di volta in volta al Presidente sui progressi degli appalti e della produzione di guerra; e svolgere altri compiti che il Presidente può dirigere.
3., I dipartimenti, gli stabilimenti e le agenzie federali si conformano alle politiche, ai piani, ai metodi e alle procedure in materia di appalti e produzione bellici come stabilito dal Presidente; e forniscono al Presidente le informazioni relative agli appalti e alla produzione bellica che ritenga necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Consiglio per le munizioni dell’Esercito e della marina riferisce al Presidente tramite il Presidente del Consiglio per la produzione di guerra.
5., Il Presidente può esercitare i poteri, l’autorità e la discrezionalità conferitigli dal presente Ordine per il tramite di tali funzionari o organismi e secondo le modalità da lui stabilite; le sue decisioni sono definitive.
6. Il Presidente è inoltre autorizzato nei limiti di tali fondi che possono essere assegnati o stanziati per il Consiglio di impiegare il personale necessario e provvedere alle forniture, alle strutture e ai servizi necessari.
7., Il Consiglio delle priorità e delle assegnazioni di approvvigionamento, istituito con l’Ordine esecutivo del 28 agosto 1941, è abolito e il suo personale, i suoi registri e le sue proprietà sono trasferiti al Consiglio. Gli Ordini Esecutivi N. 8629 del 7 gennaio 1941, N. 8875 del 28 agosto 1941, N. 8891 del 4 settembre 1941, N. 8942 del 19 novembre 1941, N. 9001 del 27 dicembre 1941, N. 9023 del 14 gennaio 1942, sono modificati di conseguenza, e tutte le disposizioni di questi o di altri pertinenti Ordini Esecutivi in conflitto con questo Ordine presente regolamento sono abrogate.